Depositi oli non autorizzato e omessa richiesta e rilascio di CPI

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Analizziamo le conclusioni della sentenza dalla Cassazione penale del 19 Febbraio 2014, n. 7774: al centro della questione un distributore di carburanti li cui quantitativo di oli superava il limite consentito per l’autorizzazione VV.F. Nel frattempo, un ampliamento del deposito rende il quantitativo di prodotti infiammabili oltre i limiti consentiti. Si contesta quindi l’omessa richiesta del rilascio o di rinnovo del CPI, che viene equiparata dalla Corte alla mancata presentazione della SCIA.

Il caso
A seguito di accertamento della presenza di un quantitativo di oli lubrificanti superiore a quello per il quale era stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), relativo ad un distributore di carburanti, uno dei soci si vedeva condannato con Sentenza del Tribunale di Perugia -Sez dit. di Todi per il reato di cui all’art.20 del D.Lgs n.139 del 2006, vista la qualificazione originaria dell’art.37 del DPR n.547/55.
Il ricorso
Il ricorrente eccepiva per Cassazione che, in realtà, la quantità di oli presenti all’interno del distributore superava di poco il limite previsto del quantitativo da detenere rispetto a quanto autorizzato dai VV.FF. ed inoltre non era certa quale fosse in concreto la previsione normativa oggetto di contestazione dal momento che l’articolo citato sanziona chi ometta di chiedere o rinnovare il certificato di prevenzione.

Secondo la Corte
In realtà, la stessa Corte faceva osservare che il ricorrente aveva ampliato il deposito dei locali ed essendo quindi di fatto in possesso di un quantitativo di prodotti infiammabili oltre i limiti consentiti, in assenza delle preventive autorizzazioni, cosi come previsto dall’art. 37 del D.P.R. n.547/55, previsione successivamente abrogata dall’art. 304 del D.Lgs 81/08 s.m.i.. In queste circostanze, quindi, occorre pur sempre sottoporre ad una nuova verifica i fattori di rischio in relazione alla ubicazione e alle caratteristiche dei locali, attraverso l’esame e il collaudo da parte degli VV.FF per i quali è richiesto il rilascio di un nuovo certificato di prevenzioni incendi.
Sempre a giudizio della Corte, nel caso di specie, per giurisprudenza consolidata, aver considerato la fattispecie normativa sopra citata non ha comportato una violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa, poiché non si verificata una mutamento o una trasformazioni originaria degli elementi essenziali dei contenuti del fatto addebitato tale da comportare un effettivo pregiudizio nell’approntare una efficace azione della difesa.
Pertanto, l’omissione del preventivo esame e del collaudo da parte dei VV.FF di nuovi progetti di impianti relativi ad attività pericolose, è configurabile come reato proprio e permanente, il cui bene giuridico tutelato (pubblica incolumità) rimane pur sempre protetto fino all’ottenimento del certificato di prevenzione o quando cessa l’attività pericolosa. Oggi, inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal DPR n.151/2011 l’omessa richiesta del rilascio o di rinnovo del CPI viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA. Infatti, in base alla Lettera Circolare n.13061 del 6 ottobre 2011 le suddette sanzioni penali, di cui all’art.20 del D.lgs n.139/06, si applicano a tutte le attività “soggette” dell’Allegato I appartenenti alle categorie A, B, C, nel caso di mancata presentazione della SCIA, e non solo per quelle attività che sono classificate in Categoria C.

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Redazione InSic

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