Efficienza energetica: maggiore chiarezza su consumi e costi, decreto in Gazzetta

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In Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 18 luglio 2016 n.141 in materia di efficienza energetica, che apporta modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n.102/2014 (che attua nel nostro Paese la Dir. 2012/27 di riferimento – vedi il nostro aggiornamento). In vigore dal 26 luglio, il decreto modifica, fra gli altri, alcuni articoli, toccando le “Definizioni”, le scadenze dei certificati bianchi e la materia delle diagnostiche energetiche degli edifici, anche con riferimento alle PMI

Il Decreto era stato annunciato dal consiglio dei Ministri del 14 luglio scorso, dove il Governo sottolineava l’inserimento di previsioni volte a migliorare le modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e le disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.Ecco le altre previsioni del Decreto n.141/2016, finalmente in Gazzetta

Nuove definizioni
Fra le nuove nozioni inserite dal D.Lgs. n. 141/2016 (art.1) all’art. 2 del D.Lgs. n.102/2014, quella di “aggregatore” (lett. A bis): “un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia”. E la nozione di “audit energetico” o diagnosi energetica prevista alla nuova lett. B bis): “procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.”

Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
L’art. 2 del D.Lgs. n.141/2016 modifica l’art. 6 (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali) del D.Lgs. n. 102/2014.
Si aggiunge, in particolare, un nuovo comma 1 bis, in base al quale il rispetto dei requisiti per gli immobili acquisiti dalle PA va verificato attraverso l’attestato di prestazione energetica (regolato all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Certificati bianchi
Fra le ulteriori modifiche, si segnala la nuova indicazione aggiunta dall’art. 3 del D.Lgs. n.141/2016 all’art. 7 del D.Lgs. n. 102/2014: aggiunta una lettera 4 bis in base alla quale si stabilisce che “il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi”. I soggetti obbligati dovranno fornire, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l’anno:

a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;

b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l’integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Diagnosi energetiche
A proposito delle diagnosi energetiche l’Art. 8. (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia) del D.Lgs. n.102/2014 viene modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.141/2016 aggiungendo che: “Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga” e regolamento l’accesso al Mercato dei servzi energetici che deve essere “basato su criteri trasparenti e non discriminatori”.
Infine, per le PMI si stabilisce che entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, potrà pubblicare un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Gli incentivi saranno concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.


Obblighi proprietari immobiliari e condomini
Degne di nota, poi le sostituzioni di interi commi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (vedi art. 11 del D.Lgs. n.141/2016)
Il comma 6 viene sostituito, stabilendo che il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore (di cui alla lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Ciò non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali”
Anche il comma 7 viene ulteriormente modificato: il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
Mentre, ai sensi del nuovo comma 8, il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.


Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2016


————————————————AGGIORNAMENTO del 18 luglio 2015
Il Consiglio dei ministri dello scorso 14 luglio, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gianluca Galletti, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 102/2014 (vedi il nostro approfondimento n.d.r) di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.
Il decreto prevede inoltre norme per la semplificazione e la rimozione di ostacoli amministrativi alla diffusione dell’efficienza nonché la possibilità di incrementare, con ulteriori risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del costituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

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Redazione InSic

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