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Costi sicurezza: non vanno specificati nella gara d’appalto

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Alla società che chiedeva di annullare la deliberazione di aggiudicazione di una gara d’appalto, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, con sent. n. 2388/2015, sostenendo che nel caso in cui il capitolato di gara presenti clausole ambigue, va applicato il principio del favor partecipationis, che consiste nel superamento dell’approccio formale degli oneri dei concorrenti per l’ammissione alle gare (ex. D.l. n. 90 del 2014).

Il fatto
Una società presentava ricorso al Tar del Piemonte, per chiedere di annullare una deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, che aggiudicava in via definitiva ad un’altra società il servizio di ricondizionamento, sterilizzazione e alta disinfezione dello strumentario chirurgico ed endoscopico della A.S.L. per la durata di sei anni, da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Il Tar respingeva il ricorso e, pertanto, la società decideva di procedere in appello sostenendo che l’aggiudicataria non avesse indicato il costo per oneri di sicurezza, con scorporo dall’offerta economica complessiva, secondo quanto prescritto e a pena di esclusione dalla gara; e, che la stessa fosse incorsa in grave errore professionale nella prestazione di servizi analoghi a quello oggetto di gara.

Secondo il Consiglio di Stato
Secondo il Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado è meritevole di essere confermata in quanto l’appalto in questione rientra tra quelli indicati nel codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 163 del 2006, e nei quali non rientra la specificazione dei costi di sicurezza in sede di offerta economica.
Oltre al fatto che l’obbligo di scorporo dei costi di sicurezza non emerge dalla disciplina di gara prevista dalla stazione appaltante, pertanto, va data priorità al favor partecipationis nei casi di clausole ambigue sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione.

Questa tesi è stata confermata dall’indirizzo dettato dall’art. 38 del D.l. n. 90 del 2014, il quale ha disposto il superamento dell’approccio formale circa gli oneri dei concorrenti per l’ammissione alle gare.
Secondo il Consiglio di Stato, l’applicazione dell’art. 87, 4° c., del d.lgs. n. 163 del 2006, sull’obbligo di separata specificazione dei costi per oneri di sicurezza non può ricondursi al rinvio al capitolato di gara.
Inoltre, l’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 dispone che l’applicazione del codice dei contratti pubblici è prevista per specifiche e individuate disposizioni che non comprendono l’art. 87.
Il tribunale di primo grado, invero, ha correttamente deciso anche quando ha individuato che al punto 3.6 del capitolato speciale di gara, sugli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, l’importo complessivo del servizio deve essere comprensivo dei costi della sicurezza e che detti costi vanno evidenziati a parte nell’offerta economica; invece al punto 3.7.3, sulle regole di redazione dell’offerta economica, dà atto che il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto.
Pertanto, alla luce di tale discordanza nel capitolato, va applicato il favor partecipationis.
La giurisprudenza, ha affermato che, nei casi in cui non ci sia un formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali, la valutazione dell’idoneità dell’offerta per gli oneri derivanti dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro sarà effettuata in fase di verifica (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3484 dell’ 8 luglio 2014; n. 280 del 21 gennaio 2014).
Per quanto riguarda il motivo di ricorso proposto sul tema dell’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il difetto del requisito di ammissione è collegato (ai sensi dell’art. 38, lett. f) del d.lgs. n. 163 del 2006), alla revoca del servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico. Tale articolo, esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori forniture e servizi i soggetti “che hanno commesso un errore grave nell’esercizio delle loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.
L’accertamento del possesso del requisito di partecipazione lo effettua la stazione appaltante, che può a tal fine avvalersi di ogni mezzo di prova, e, in via secondaria, con l’apporto dichiarativo dell’impresa nei casi gravi.
Per tutti questi motivi, il Coniglio di Stato ha deciso di rigettare il ricorso della società non aggiudicataria.


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Redazione InSic

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