Comportamento abnorme del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

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La Cassazione Penale, sez. IV, con la sentenza n. 39770 del 2 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro- ritenuto il responsabile dell’infortunio di un lavoratore- che chiedeva di riconoscere il comportamento abnorme del lavoratore. Ciò in virtù del fatto che l’operaio ha sì posto in essere un’azione imprudente, ma lo ha fatto nell’esecuzione delle mansioni assegnategli all’interno del ciclo produttivo.

Il fatto
Un lavoratore stava svolgendo la sua attività in un cantiere edile, e mentre trasportava la malta con la carriola, ad un’altezza di otto metri, cadeva al suolo riportando gravi lesioni a causa della mancanza di un parapetto.

Il datore di lavoro veniva condannato nei primi due gradi di giudizio; per questo motivo, decideva di ricorrere in Cassazione sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato il comportamento del lavoratore come abnorme, quando aveva spostato una tavola fermapiede del ponteggio per agevolare il passaggio della carriola, ed anche che non aveva preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali a suo favore.

La decisione della Corte di Cassazione Penale
Gli Ermellini hanno ritenuto inammissibile il ricorso del datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza prevalente, in materia di infortuni sul lavoro, il comportamento abnorme non esclude il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo/mortale patito dal lavoratore, quando viene posta in essere un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non sia eccentrica rispetto alle mansioni assegnate all’interno del ciclo produttivo (Sez. 4^, n. 7955 del 10/10/2013).

Nel caso di specie, è stato proprio il datore di lavoro, nella ricostruzione della fattispecie, ad affermare che il lavoratore, nell’esecuzione delle direttive impartitegli, aveva spostato una tavola fermapiede per percorrere più agevolmente il tragitto con la carriola.
L’azione imprudente del lavoratore, pertanto, si inserisce nel contesto delle mansioni affidategli.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, invece, la carriola era stata eccessivamente sovraccaricata, con la conseguenza che il lavoratore aveva perso l’equilibrio, anche per il non corretto montaggio del ponteggio.

Quanto al motivo relativo alle dichiarazioni testimoniali, il ricorrente non avrebbe indicato in modo specifico quali testimonianze bisognava esaminare, pertanto non ha fornito le basi per individuare il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il quale ricorre solo quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze e dotate del requisito della decisività (Sez. 5^, n. 2916 del 13/12/2013).

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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Redazione InSic

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