Autorizzazione paesaggistica: dal MIBACT chiarimenti su interventi esclusi

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Sul sito del MIBACT è stata pubblicata la Circolare n.15/2017 che riguarda da vicino il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, (Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata).
Il provvedimento è disponibile con commento allegato e articoli di approfondimento, sulla nostra sulla Banca Dati Sicuromnia.
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Il DPR in questione è entrato in vigore il giorno 6 aprile ed il MIBACT ha pertanto deciso di presentare una prima informativa di carattere generale delle nuove disposizioni in vista anche della prossima riunione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio che avrà ad oggetto una prima disamina del regolamento, con i titolari degli uffici periferici competenti.
L’informativa del MIBACT invita a fare riferimento alla Relazione illustrativa del nuovo Regolamento, già pubblicata sul sito del Ministero, che si allega alla Circolare stessa.

Gli interventi esclusi
Gli allegati al regolamento attuativo individuano 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica (All. A) e 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B). Il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (all. B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.
Particolare attenzione merita il regime di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo ai profili di diritto intertemporale relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, il regolamento. all’articolo 13, prevede l’efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per un maggiore approfondimento, consultare la Banca Dati Sicuromnia e la relazione illustrativa allegata alla Circolare e qui disponibile in allegato

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Redazione InSic

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